LA LEGGE 7/2000

LA LEGGE N° 7 DEL 17 GENNAIO 2000

La normativa di riferimento per gli operatori professionali in oro.

Nel 2000 è entrata in vigore la legge n. 7 la quale, recependo una direttiva comunitaria sull’argomento, introduce l’istituzione di un regime speciale IVA applicabile al commercio dell’oro. La legge definisce la figura dell' operatore professionale in oro e da una definizione di oro da investimento, disciplinandone il commercio. Per leggere tutta la normativa, clicca qui.


CHI può commerciare l’oro in via professionale?


Solo chi è iscritto nell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro tenuto da Banca d’Italia, sussistendone determinati requisiti (forma societaria specifica, capitale sociale minimo di 120.000 euro, oggetto sociale dedicato e sussistenza dell’onorabilità) previsti dalla legge stessa. Banca d’Italia è un ente di vigilanza e come tale controlla e monitora sia nella fase di iscrizione sia durante la permanenza nell’apposito Elenco che il soggetto iscritto svolga regolarmente la propria attività ed adempia agli obblighi ai quali è tenuto nella sua qualità di Operatore Professionale. 


COSA si intende per commercio di oro in via professionale?


Acquisto e vendita, in via professionale, per conto proprio o di terzi di oro da investimento e di materiale d’oro diverso dall’oro ad uso prevalentemente industriale.
La Legge n. 7/2000, all’art. 1, comma 1, lettera a) fornisce una definizione dell’oro da investimento:
“l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;”

(n.d.r.: grassetto e sottolineature inserite da chi scrive)

Di conseguenza: SOLO CHI È OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO PUÒ COMMERCIALIZZARE L’ORO DA INVESTIMENTO IN VIA PROFESSIONALE.


Nel 2000 i compro oro non erano ancora così diffusi sul territorio nazionale ma la crescita esponenziale dell’attività di ritiro oro negli anni successivi, ha fatto emergere dei dubbi interpretativi in merito ad alcuni aspetti della Legge n. 7/2000 disciplinante il mercato dell’oro.
Il 28 maggio 2010 Banca d’Italia, pertanto, emana una propria Circolare intitolata “Chiarimenti in materia di oro” nella quale sono precisate in modo chiaro e specifico le attività che i compro non devono svolgere se non sono iscritti presso l’Elenco degli Operatori Professionali in Oro essendo in violazione della Legge n. 7/2000, con le conseguenze penali ivi previste. Per leggere il testo completo, clicca qui.


Nello specifico al punto 6 della Circolare sono descritte e definite le attività dei compro oro:


“L’oro il cui commercio è legittimamente consentito ai c.d. “compro-oro” può essere dedotto, per esclusione, da quello non riservato agli “operatori professionali in oro”.
Non occorre pertanto la comunicazione di avvio dell’attività – e quindi il possesso dei requisi-ti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità degli esponenti di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 7/2000 – per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di “oro da gioielleria” di cui al precedente n. 3)
A titolo di esempio, i c.d. “compro-oro”:
– possono acquistare oggetti preziosi nuovi, usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonde-rie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di “oro” contenuta nell’art. 1, comma 1, della stessa Legge; è la fonderia che dovesse trarne il contenuto in fino e rivenderlo come “oro da investimento” a dover assumere la qualifica di “operatore professionale in oro”;
– non possono congiuntamente acquistare “oro da gioielleria” usato/avariato, fonderlo (per proprio conto o con incarico a terzi previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà sul fino ottenuto) e cedere il fino ottenuto.”


In altre parole si esplicita chiaramente che il "compro oro" non può consegnare ad una fonderia il proprio oro per le cosiddette lavorazioni finalizzate all' ottenimento del puro contenuto nella gioielleria e poi rivendere l'oro puro ottenuto.
Per essere ancora più precisi e chiari, di seguito facciamo un esempio del comportamento che il compro oro non iscritto in Banca d’Italia non deve effettuare perché in violazione della Legge n. 7/2000:  un compro oro acquista un anello da un cliente privato, dopo i 10 giorni di fermo obbligatorio in negozio, decide di rivolgersi ad una fonderia ed emette un ddt di lavorazione, con il quale consegna l’anello per la fusione ed affinazione.
Attenzione: in questo passaggio la proprietà del bene (l'anello) è ancora in capo al compro oro - e lo sarà fino ad emissione della fattura  - e la fonderia svolge il ruolo di azienda a cui  è stata commissionata una lavorazione. La fonderia, al termine della fusione e affinazione, restituisce l'oro puro estratto dall'anello indicandone il prezzo e quindi il compro oro decide di fatturare alla fonderia il prezzo dell'oro puro estratto dal precedente passaggio. Ripetiamo: l’esempio sopra descritto rappresenta un' operazione che il compro oro NON iscritto a Banca Italia non deve effettuare.


Accade spesso poi che i compro oro non iscritti in Banca d’Italia rivendano l’oro puro applicando il regime fiscale chiamato "reverse charge", dando luogo ad una violazione in materia fiscale .
Il commercio dell’oro da investimento (“oro puro”), prevede infatti l’applicazione del regime fiscale del “reverse charge”, ma esclusivamente da parte degli Operatori Professionali in Oro iscritti in Banca d’Italia.
Nello specifico, il regime del reverse charge è un meccanismo di applicazione dell'IVA, per effetto del quale il destinatario della cessione dei beni, assolve l'IVA al posto del cedente. Quest' ultimo soggetto quindi emette una fattura senza addebitare l'imposta  e sarà il destinatario che dovrà integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota IVA applicabile alla cessione.